Consegna del documento di lavoro al Ministro per i Beni e le Attività culturali

Il 18 dicembre 2007, presso la Presidenza del Consiglio, nella Sala Verde di Palazzo Chigi a Roma, si sono riuniti il Comitato Consultivo permanente per il diritto d’autore, in adunanza, e le due Commissioni sul diritto d’autore, in presenza del Ministro per i Beni e le Attività culturali. In questa occasione è stato consegnato all’on. Francesco Rutelli il documento ufficiale contenente le proposte per una riforma del diritto d’autore, formulate dalle due Commissioni. Dopo il discorso introduttivo di Gambino, Gustavo Ghidini ed Enzo Mazza hanno esposto le loro posizioni in rappresentanza dei due punti di vista emersi durante i lavori. Infine Rutelli ha chiesto di procedere a una sintesi “alta” delle ipotesi finora messe in campo, senza però esprimere una posizione politica su quale delle due vie privilegiare in mancanza di un compromesso condiviso.

Seguono i documenti ufficiali, che riassumono perfettamente l’incontro.

Il discorso introduttivo di Alberto Maria Gambino

È per me un onore consegnare al Ministro per i Beni e le Attività culturali il documento contenente Proposte per una riforma del diritto d’autore, al quale hanno collaborato 110 tra i massimi esperti italiani in proprietà intellettuale.
È stato un lavoro proficuo, intelligente, generoso.
Proficuo, se si pone mente al fatto che il Comitato, insediatosi nella nuova composizione il 18 luglio 2007 (oggi è il 18 dicembre, dunque sono passati cinque mesi esatti), ha dato immediatamente impulso all’invito del Ministro a lavorare nella prospettiva di una riforma della materia. E, soprattutto, se si considera che i lavori delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro, sono cominciati lo scorso 8 ottobre. Dunque in sessanta giorni di lavoro intenso e appassionato (e la mole della fatica è rappresentata dalle centinaia di pagine allegate alla bozza di proposta, che danno testimonianza di un dibattito schietto e vivace), ha visto la luce il presente documento, che rappresenta con completezza le linee di tendenza presenti nella società in ordine ad una riforma della tutela autoriale.
Avevamo un unico obiettivo, fondamentale: far emergere le visioni, i punti di vista, assai diversificati, che attraversano il comparto. Linee di tendenza che tuttavia fossero rappresentate in maniera compiuta, con cognizione di causa e capacità tecnico-giuridica nella forma dell’emendamento al testo della legge n. 633 del 1941.
Scorrendo il documento che segue, direi che l’obiettivo è stato centrato e ciò grazie ad un metodo di lavoro interdisciplinare e trasversale attraverso l’accostamento di cattedratici della materia giuridica e tecnologica, direi i massimi cattedratici, con il confronto tra significativi operatori dell’industria culturale con i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, il mondo delle biblioteche; con il contributo tecnico di magistrati, avvocati ed esperti del settore. Un grande polmone aperto sugli interessi che si confrontano, anche in contraddittorio, nello scenario cruciale delle metamorfosi che assume il diritto d’autore nella società dell’informazione. E l’esito più fecondo è stato appunto quello di ordinare, in termini di fruibilità normativa, tali interessi vivi, vitali. Per questo motivo le proposte che si leggeranno di seguito accanto ad ogni singolo articolo della legge vigente, saranno anche dialettiche tra loro, anche divergenti, frutto di approcci diversi. Ho ritenuto perciò utile anteporre alla lettura del testo normativo due contributi scritti relativi ad alcune tra le più significative linee di tendenza che si stanno confrontando, l’una competitivo-consumeristica finalizzata ad obiettivi di fruibilità diffusa del bene intellettuale, l’altra per una strategia di protezione che lega lo sviluppo del settore agli interessi remunerativi delle imprese che producono contenuti creativi.

Mi pare anche un lavoro intelligente. Intanto in omaggio alle tante intelligenze coinvolte, ma poi, soprattutto perché si tratta di un lavoro aperto, svolto alla luce del sole (abbiamo pubblicato il testo, ricevendo contributi, in Wiki, su Internet). Passatemi questa espressione, direi che tutti hanno “giocato a carte scoperte”. Del resto, dovendo affrontare il cuore della tutela della circolazione delle opere dell’intelletto, sarebbe stato a dir poco paradossale rinchiudersi nei meandri delle stanze di palazzo, per parlare di come incentivare la circolazione delle idee, la promozione della cultura, delle creazioni dell’ingegno umano, senza un confronto reale, intenso, senza aver paura, appunto, delle idee proprie e altrui.
Certamente quanto consegniamo oggi al Ministro per i Beni e le Attività culturali, è un “semilavorato”, che andrà orientato, per poi articolarsi in una proposta organica. Ma non voleva essere altrimenti, pena il riemergere successivo di punti di vista inespressi, soluzioni non previste, interessi non rappresentati. L’intelligenza del lavoro sta proprio nel segnare le tracce di possibili orientamenti, per verificare dove sia possibile fare sintesi e dove invece occorra fare una scelta. Ma l’impegno di quanti hanno sin qui collaborato è di restare in ascolto, vigili nel raccogliere indicazioni e, se richiesti, pronti a dare ulteriori contributi.

Ho detto, infine, che è stato un lavoro generoso.
In tempi di antipolitica galoppante, è bene ricordare che tutti i 110 estensori coinvolti hanno collaborato gratuitamente. Questa sottolineatura è importante, considerando che al di là del prestigio personale e degli interessi legittimi coinvolti, ciascuno di noi ha dedicato tempo, capacità di cui è in possesso e soprattutto appassionata partecipazione nel sentirsi homo faber di un diritto d’autore equo ed armonico con le mutate esigenze tecnologiche.
Anche per questo il ringraziamento finale va ai collaboratori dell’Ufficio ministeriale del Diritto d’autore, sempre solerti nel coadiuvare i nostri lavori, e va ai due giovani coordinatori, la prof.ssa Valeria Falce e l’avv. Ferdinando Tozzi, che sono stati il vero motore dell’iniziativa, avendo, con perseveranza ed umiltà, davvero “trainato” i tanti intelletti per il fecondo contributo alla redazione del documento che oggi consegniamo nelle mani del Ministro Rutelli.

Roma, 18 dicembre 2007

Prof. Alberto Maria Gambino
Presidente del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore

La posizione di Gustavo Ghidini e Giovanni Cavani

Caro Ministro Rutelli, caro Presidente Gambino,
Vi ringraziamo anzitutto per l’onore di essere stati consultati, e richiesti, assieme ad altri distinti studiosi e operatori, di avanzare suggerimenti e proposte per aggiornare il Regolamento per l’esecuzione della legge sul diritto d’autore (LA), e altresì fornire indicazioni di prospettiva per una futura eventuale riforma della stessa legge. E ciò allo scopo, altamente apprezzabile, di giungere a formulare normative che realizzino l’equilibrata tutela degli interessi rilevanti nella materia autoriale, con modalità coerenti con i mutati scenari tecnologici nei quali tanta parte della creatività si esprime e circola nell’ambiente sociale, in una dimensione spaziale illimitata, come mai nella storia.
In proposito, desideriamo indirizzare a Voi, e all’intero Comitato, queste Note accompagnatorie di proposte riformatrici già presentate. Note il cui titolo abbiamo mutuato – assai immodestamente, ma senza plagio! – dal libro Looking Forward, nel quale Franklin Delano Roosevelt enunciò le linee guida del programma di riforme che avrebbe dato vita al New Deal.

  1. Le norme regolamentari sono per loro natura espressioni “derivate” di scelte giuspolitiche incarnate dalla normazione primaria, e hanno lo scopo tipico di rappresentarne l’adattamento funzionale, sia sul piano tecnico che su quello amministrativo. Proprio in ragione di ciò, come già evidenziato nella relazione presentata al Presidente del Comitato, non sussistono modifiche al regolamento idonee a incidere in favore degli interessi (di rango costituzionale: v.infra) al libero accesso alle opere dell’ingegno coinvolti nella tematica delle “libere utilizzazioni”; eccezion fatta per la proposta di introdurre, in materia di opere cui siano apposte misure tecnologiche di protezione ex art. 102 quater, L.A., una procedura semplificata e automatica di accesso ai contenuti dell’opera protetta.
  2. Quanto a ipotesi di riforma della legislazione primaria, sono state pure consegnate diverse proposte all’attenzione del Presidente e quindi del Ministro, come materiale eventualmente da sottoporre alla meditazione di Governo e Parlamento. Questo tipo di proposta normativa, come accennato, riflette di regola non più aggiustamenti e adattamenti tecnici, bensì, anche obbiettivamente, tendenze giuspolitiche più profonde. E dunque, pur senza alcuna pretesa di completezza, volgiamoci a un piano più alto della riflessione. Paulo maiora canamus – almeno tentiamo di farlo.
  3. Le proposte che alcuni di noi hanno presentato muovono da una constatazione di fondo che abbraccia gli assetti in essere e in fieri della proprietà intellettuale (PI), in prospettiva internazionale: vale a dire la diffusa richiesta di un riequilibrio, di un nuovo bilanciamento degli attuali assetti normativi degli interessi rilevanti. Molti ritengono infatti che tali assetti riflettano impostazioni eccessivamente “protezionistiche” per i detentori di diritti d’autore e connessi. Una richiesta di nuovi equilibri, si diceva, più attenti sia all’esigenza di promuovere dinamiche più “diffuse” della creatività, sia a quella di agevolare un più diffuso accesso e una più intensa circolazione di cultura e informazione, sostrato e postulato fondamentale di una società democratica in progress: tutti ricordiamo la definizione della democrazia di Tocqueville: essa è il potere di un popolo informato.
  4. L’impostazione a base delle proposte avanzate da alcuni membri di questo Comitato, così come da vari membri della Commissione “Nuove tecnologie” si propone anzitutto una doppia compatibilità: quella con la normazione comunitaria – del Trattato e delle Direttive – da un lato, e quella con il dettato costituzionale dall’altro. Recte: più che di lati, dovremmo parlare di piani di rilevanza costituzionale (nella sintesi di profilo formale e “materiale”).
    Da un lato, infatti, anche il cosiddetto limite comunitario evidenzia, al suo interno, una chiara sovraordinazione “gerarchica” dei Trattati istitutivi della Comunità e dell’Unione rispetto alle Direttive. Ci riferiamo in primis, e per ciò che qui interessa più da vicino, ai principi a tutela della libertà di concorrenza. Ebbene, anche con essi deve misurarsi (rispettandoli) la stessa normazione (ordinaria) comunitaria: ne vedremo un’applicazione in materia di tutela del software (infra, par. 9).
    Dall’altro lato, lo stesso “limite comunitario” è a sua volta soggetto al cosiddetto contro-limite (come dicono i costituzionalisti) della compatibilità con la nostra Carta costituzionale, i cui principi fondamentali e le disposizioni in materia di diritti e doveri dei cittadini occupano a loro volta una posizione preminente rispetto alle stesse norme comunitarie, ed esprimono quindi la misura finale e, per così dire, la prova di resistenza della legittimità della normazione ordinaria: anche, ripetesi, se introdotta in esecuzione di disposizioni comunitarie.
    Ed è infine appena il caso di ricordare quanti siano i principi fondamentali di eminente rango costituzionale coinvolti negli assetti normati dal diritto d’autore. Principi rispetto al cui soddisfacimento la tutela dei diritti di autori ed editori è – non dimentichiamolo – mezzo a fine. E questo anche in ordinamenti fra i più attenti alla tutela del copyright: la Corte Suprema degli Stati Uniti ha più volte sottolineato la natura strumentale della tutela di autori e inventori rispetto al conseguimento dell’obbiettivo costituzionale (art.1.8. Costituzione Usa) di far avanzare “science and the useful arts”.
  5. Tutto ciò necessariamente premesso, entriamo subito in medias res. Le proposte che abbiamo presentato si collocano in due distinte, e pur spesso convergenti prospettive, espressive di quella richiesta di riequilibrio che sopra abbiamo ricordato.
    1. Una prima prospettiva è quella dell’incoraggiamento e della valorizzazione dell’attività creativa, e imprenditoriale, di chi “viene dopo” gli autori e gli aventi causa (i titolari, tout court) di opere già realizzate, operando nel solco tracciato da queste ultime. Gli interessi dei primi vanno meglio contemperati con quelli, ovviamente indiscutibili, dei secondi: e proprio per promuovere la ricchezza delle dinamiche della creatività e della diffusione e della circolazione dei suoi risultati.
      Le proposte riguardano principalmente l’area del cosiddetto technology copyright, e segnatamente quella del software. In particolare, l’accesso ai contenuti di programmi per elaboratori mediante la loro decompilazione, dovrebbe essere consentito senza porre limiti legati alla finalità della decompilazione stessa. Attualmente, come è noto, secondo la prospettiva tracciata dalla direttiva 91/250 e recepita dal legislatore nazionale, il solo ambito funzionale in cui può svolgersi una concorrenza fondata su innovazioni derivate è quello della interoperabilità fra programmi. Troppo poco per assicurare la piena manifestazione di libertà di iniziativa di impresa e di concorrenza, onde stimolare a tutto campo l’innovazione, e in particolare lo sviluppo di programmi più avanzati e competitivi. Ciò non comporta, ci preme segnalare, alcun ingiusto sacrificio dei diritti economici dell’autore del programma originario: basterà, a evitarlo, introdurre per il softwarePeraltro, simili proposte ben possono ragionevolmente estendersi a opere di fruizione meramente intellettuale/estetica, ove ricorra il medesimo tipo di esigenza. Si pensi, ad esempio, a un’opera critica in formato multimediale in materia di arti figurative: nella quale, a stare all’attuale art. 70 L.A., si potrebbe riprodurre, senza il preventivo consenso del titolare del diritto sull’opera (eventualmente, anzi tipicamente, un editore concorrente), solo una parte di una statua o di un quadro (!!). O, ancora, a una dissertazione matematica che critichi un certo teorema: nella quale si potrebbero riprodurre solo alcune delle equazioni poste in discussione (!!).
      Si insiste ancora che quanto proposto non comporta alcuna appropriazione “parassitaria”: all’uopo, anzi, potranno opportunamente applicarsi meccanismi analoghi a quello, peraltro già “interiorizzato” dalla LA all’art. 99, che consentano con certezza e rapidità, e compenso all’autore dell’opera “precedente”, di utilizzare quest’ultima, anche interamente, ove necessario per la realizzazione di opere “derivate”.
      In questa stessa prospettiva di incentivazione della “creatività derivata”, un’attenzione particolare va rivolta ad un tipo di opera derivata di particolare pregnanza - specie nell’epoca attuale - per la circolazione internazionale della cultura: la traduzione. Un’opera che oggi, indifferenziatamente assimilata a ogni altra opera derivata, è condizionata tout court al consenso del titolare dell’opera originaria: il quale con illimitata discrezionalità, e quindi pure per le più varie ragioni economiche/competitive, o ideologiche, o financo personali, può vietarla. Orbene, qui la proposta generale sopra ricordata consente di ritornare a un passato ben più lungimirante: quello che attorno alla metà dell’Ottocento, sulla scia dell’ordinamento dell’Impero Austro-ungarico (un’unità plurale di nazioni, e quindi di culture e di lingue), sia la Convenzione di Bruxelles del 1858, sia quella Universale di Berna (nel testo originario), sia infine quella italiana postrisorgimentale (legge del 1865, artt. 12 e 13, coeva di una conforme Convenzione italo-britannica, firmata da Camillo di Cavour e Costantino Nigra) riservava sì all’autore dell’opera originaria l’integrale protezione autoriale: ma alla traduzione curata dallo stesso autore, o da lui autorizzata, disponendo che, trascorsi alcuni anni dalla pubblicazione dell’opera (dieci nella legge italiana del 1865, e nell’originario testo di Berna) senza che l’autore vi avesse provveduto, il diritto escludente cedesse alla libertà di traduzione.

      Al medesimo scopo di incentivare la creazione derivata, specie quando sia autorizzata e incoraggiata dallo stesso titolare dei diritti, si muovono anche alcune delle proposte di taluni membri della commissione “Nuove tecnologie” che, tenendo in considerazione le nuove possibilità di licensing che l’incontro digitale /rete creano, mirano ad un più agevole ricorso al c.d. open content licensing in ambito sia scientifico (art. 29, comma 2) sia dell’intrattenimento (art. 180, quarto comma).

    2. L’altra prospettiva è quella che mira a un più equo ed efficiente equilibrio fra le ragioni dei titolari di copyright esistenti e quelle di chi, vuoi in quanto ricercatore, vuoi in quanto cittadino interessato alla fruizione di cultura e informazione o semplice intrattenimento, tende ad ampliare l’accesso ai (e dunque la conoscenza dei) cosiddetti “contenuti” – scientifici, informativi o anche solo di intrattenimento – racchiusi nell’opera protetta (nella forma!) da copyright, e comunque a dati e informazioni controllati da titolari di copyright e di diritti connessi – e assimilabili. Beninteso, pensiamo a un accesso non certo indifferenziato, bensì modulato, nelle condizioni e nei termini (in primis, per quanto riguarda l’eventuale compenso e la sua entità ) sulla base dell’interesse sottostante alla richiesta di accesso: interesse obbiettivamente identificabile, di regola, e dal tipo di uso del richiedente, e dalla natura stessa dei dati. E quindi: quanto più la “destinazione” della domanda di accesso corrisponda a un interesse collettivo fortemente garantito sul piano costituzionale (si pensi alla libertà di ricerca) l’accesso dovrà essere tanto meno (o, in casi estremi, per nulla) oneroso: si deve certo differenziare, come accennato, fra la “curiosità” scientifica e quella di mero svago.
      In questa distinta prospettiva (che peraltro, sul versante dell’accesso dei ricercatori, si intreccia strettamente con la prima, afferente alla “creatività successiva”), fra le proposte che ci appaiono più significative, ricordiamo:

      1. La modifica della norma in tema di banche dati (64 sexies, lett. a)) volta a consentire l’accesso ai contenuti delle stesse per ragioni di ricerca, anche se quest’ultima sia eventualmente finalizzata o finalizzabile a un risultato economico pur eventualmente in concorrenza, diretta o indiretta, rispetto al titolare della banca (si pensi ad una ricerca universitaria cofinanziata da privati).
        La modifica che si propone, è opportuno sottolinearlo, non è altro che un semplice allineamento dell’area del technology copyright alla research exception previste in materia brevettuale.
      2. Per analoghe ragioni, dovrebbe consentirsi al ricercatore – non a chi acceda per scopi commerciali – non soltanto di consultare liberamente la banca, ma anche di riprodurne (e comunque utilizzarne, sempre a scopo scientifico) i dati utili alla sua ricerca. Una siffatta facoltà è ora invece espressamente subordinata alla “discrezionale” autorizzazione del titolare (cosiddetto costitutore) della banca dati, dall’art. 64 sexies lett.a) LA, il quale deroga ai diritti esclusivi del costitutore entro limiti più ristretti di quelli consentiti dall’art. 6, lett.b), in connessione con l’art. 5 lett.a), della direttiva 9/96 sulle banche dati. Il rationale della proposta è di tutta evidenza. È inverosimile, infatti, immaginare che un’attività di ricerca, ad esempio nel campo della genomica, possa esser condotta efficacemente senza disporre di una copia stabile, e in versione informatica, dei dati necessari alla ricerca stessa.
      3. Infine, qualora per l’esatta e completa “comprensione” dei contenuti del software – pur in vista della realizzazione di programmi “derivati” e non solo per meri scopi di interoperabilità – sia necessario conoscere il cosiddetto codice sorgente, esso pure dovrebbe essere oggetto di accesso – ovviamente pagante – dei terzi. (Torneremo fra un attimo sul fondamento costituzionale delle proposte anche in relazione alla normazione comunitaria).
      4. Sempre sul piano dell’accesso, i divieti di elusione delle cosiddette misure tecnologiche di protezione (MTP) dovrebbero essere limitati a quelle che impediscano la riproduzione e la ritrasmissione su scala multipla e non il mero accesso conoscitivo (e la conservazione di una copia per consultazione personale). In caso contrario, infatti, il diritto d’autore, contraddicendo un principio fondamentale, consacrato anche dai Trips, verrebbe a tutelare anche le “idee” e non solo la loro “espressione”.
        E in proposito occorre osservare che di una siffatta indifferenziata assimilazione tra misure anti-copia e misure anti-accesso tout court non v’è traccia nelle originarie disposizioni delle Convenzioni Wipo del 20 dicembre 1996; laddove essa è stata introdotta dalla Direttiva Cee 29/2001, ed è poi stata passivamente recepita dal legislatore italiano (a differenza di altri ordinamenti: si vedano l’esempio francese e quello olandese) mediante l’inserimento nella LA dell’art. 102 quater . Ed è altresì noto che gli effetti negativi di tale assimilazione, sul piano della libera circolazione delle idee e delle informazioni, sono stati ampiamente denunciati da studiosi, politici, e operatori dell’informazione – con particolare vigore nei Paesi di tradizione anglosassone.
        In via per così dire subordinata, le misure “anti-accesso”, ove se ne voglia confermare la legittimità, dovrebbero poter essere automaticamente disattivate, a semplice richiesta dell’interessato e senza ritardanti formalità burocratiche, quanto meno nel caso di richiesta di accesso proveniente da centri di ricerca (pubblica o privata), sulla base della procedura semplificata, da inserire nel regolamento, già segnalata al Presidente del Comitato.
  6. La compatibilità delle proposte sopra formulate con la Carta costituzionale ci appare difficilmente contestabile, richiamando principi fondamentali quali la libertà di cultura e di ricerca scientifica, la libertà di informazione anche sub specie di accesso alla stessa, e, certo non ultima! la libertà di concorrenza.
    Quanto al cosiddetto limite della compatibilità comunitaria, osserviamo anzitutto che l’attuale normativa italiana, oggetto delle proposte di riforma, contiene restrizioni assenti nel testo comunitario. Così è, ad esempio, per il limite del quindici per cento entro cui è consentita la riproduzione per uso personale anche di opere esistenti in biblioteche pubbliche; o per il divieto di riproduzione a uso personale non solo di “spartiti sciolti” (sic) ma anche di “partiture musicali”; e ancora per la limitazione, già ricordata, della libertà di citazione di soli “brani o parti di opere”. Così come la limitazione nella fruizione delle opere protette per i portatori di handicap limitata ai fini personali, limitazione introdotta dalla legge italiana ma non rinvenibile nella direttiva.
    Qualora invece a talune altre proposte di riforma si opponesse lo scavalcamento di un “limite comunitario” – come, ad esempio e in particolare, per l’ampliamento funzionale del reverse engeneering – dovrebbe a nostro avviso, e secondo ortodossia ermeneutica, prevalere il cosiddetto contro-limite costituzionale. Contro-limite che nella specie si profila sotto due convergenti aspetti:

    1. l’ostacolo posto – anche sub specie di condizioni di esercizio eccessivamente “riduttive” – alla libertà di concorrenza (valore-limite costituzionale anche comunitario, in quanto garantito dal Trattato) di chi si proponga di innovare migliorando la tecnologia precedente;
    2. il contrasto con il principio di uguaglianza giuridica: per l’ovvia discriminazione che si determinerebbe fra chi innovi nei tradizionali campi della tecnologia e chi viceversa innovi nel settore delle information technology (un risultato, en passant, inaccettabile e anzi paradossale anche sul piano della politica industriale).

    Ci sia ancora consentito insistere su quanto or ora accennato: un “limite comunitario” che trovi la sua fonte nella normazione comunitaria “ordinaria” (e dunque, tipicamente, in una direttiva di armonizzazione) non può sfuggire a un pieno controllo della sua compatibilità con quei principi, in primis quello di libertà di concorrenza, espressi nella carta fondante lo stesso ordinamento comunitario, vale a dire nei Trattatti istitutivi; principi certamente di rango sovraordinato alle direttive di armonizzazione. In questa prospettiva, eventuali travisamenti di, ovvero contraddizioni a, quei “super-principi” comunitari che fossero eventualmente riscontrabili in dette Direttive (talora fortemente e notoriamente pilotate, come nella nostra materia, da pressioni “di categoria”) ben potranno e dovranno essere rimessi in discussione, nel momento in cui ci si accinge a quell’opera di ridefinizione dei confini della tutela autoriale sopra accennata.
    Non si tratta di un’opinione strumentale ed estemporanea. Si tratta di un principio ermeneutico che ha giustificato, come ricordavamo sopra in tema di misure anti-accesso, un atteggiamento non supino di Francia e Olanda nella recezione della Direttiva 29/2001. E che ha altresì giustificato l’orientamento della stessa giurisprudenza della Corte di Lussemburgo; la quale, ad esempio, nel caso Microsoft, non ha esitato ad imporre un obbligo di comunicare ai concorrenti il codice sorgente dei programmi della casa americana per contrastare il suo abuso di posizione dominante. E ciò, si sottolinea, non solo al fine di consentire (come recita il 26° considerando della Direttiva sul software) l’interoperatività fra programmi, ma, in termini ben più ampi – e proprio rispetto ai limiti “voluti” dalla Direttiva! – per consentire la realizzazione di programmi diversi e competitivi.
    E in ottica concorrenziale deve essere approvata anche la proposta di alcuni membri della Commissione “Nuove tecnologie” che cerca di superare gli effetti anti-concorrenziale che un improprio uso di tecnologie proprietarie di Digital Rights Managmenet (Drm) genera. Seguendo l’indirizzo del legislatore francese in sede di recepimento della Direttiva sulla società dell’informazione (Dadvsi) (e non certe recenti opinabilissime proposte, su cui si veda subito dopo), si chiede che tecnologie hardware o software interagiscano e scambino dati, metadati, protocolli e codifiche in modo tale da favorire, attraverso la completa compatibilità funzionale, la circolazione dei contenuti protetti.

  7. In conclusione, la prospettiva qui delineata rappresenta un tentativo di riforma, e non certo di “eversione”!

    “Eversiva” dei principi classici del diritto d’autore e di fondamentali diritti personali, pare invece la recentissima proposta francese (allo stato, peraltro, mero rapporto di una commissione al ministero competente ) che cerca di imporre, tramite l’accordo tra l’Autorità, i titolari dei diritti e gli Internet Service Provider (trasformati in controllori della rete), il “controllo globale” dei contenuti online, al fine di impedire lo scambio e la condivisione di contenuti protetti. Ciò, tuttavia, senza tenere in adeguata considerazione interessi di elevatissimo rango costituzionale, come quello alla riservatezza.

    del diritto d’autore, per consentirgli - secondo il titolo di queste Note – di “guardare avanti”, e così di meglio corrispondere ai contesti economici, tecnologici e culturali contemporanei, superando i non pochi attuali lineamenti, espressione di squilibrio protezionistico.
    E si badi: che i criticati eccessi protezionisti debbano essere superati non viene affermato solo da correnti di pensiero “antagoniste” al sistema del premio/ incentivo connesso allo sforzo creativo e ai connessi investimenti: premio incentivo che il regime tipico della PI rappresenta in forma di un diritto esclusivo sul risultato dell’attività creativa e quindi sulle sue chances di sfruttamento economico. Del pari, la diffusa richiesta di un “ri-bilanciamento” si basa semplicemente e banalmente sull’avvertita esigenza di intercettare, a fini di consenso, un’estesa domanda sociale a forme di più ampio accesso a contenuti di cultura informazione e intrattenimento. Al contrario, – vogliamo affermarlo con forza – proprio la realtà contemporanea, specie di questi ultimi anni, ci indica con assoluta evidenza che questo riequilibrio non solo è richiesto anche da settori significativi del mondo dell’impresa e di sue voci più rappresentative, ma anche che la richiesta è finalizzata anche e in primis a conseguire una maggiore “produttività creativa” – nella sintesi di energie individuali e di organizzazione d’impresa. Esemplare la testimonianza dell’“Economist” che già nel 2003 chiedeva un “radical rethink” del regime del copyright, proprio allo scopo di “foster creativity in the digital age”. Che dire, poi, del fondatore della Apple, Steve Jobs, che recentemente con un gesto clamoroso annunciò personalmente l’abbandono di sistemi tecnologici di protezione che sbarrano l’accesso alla conoscenza dei contenuti, associandosi alla crescente convinzione – ripetiamo, espressa dal seno stesso del mondo dell’impresa – che i sistemi distributivi di contenuti basati sulle misure tecnologiche anti-accesso non siano né l’unico, né il più remunerativo fra i cosiddetti business model adottabili per assicurare il compenso agli aventi diritto. Che dire, infine, dell’accettazione di Microsoft della decisione comunitaria che reclamò la messa a disposizione dei codici ai concorrenti interessati a sviluppare prodotti informatici collegati – nonché della scelta della stessa Microsoft di adottare, per una parte dei suoi software, la impostazione Open Source?! Ed è certo – e qui terminiamo la conclusione – che non si tratta di conversioni filosofiche né tanto meno filantropiche, bensì della consapevolezza della praticabilità e profittabilità di modelli produttivi e soprattutto distributivi diversi da quello puramente e semplicemente “escludente”. Modelli diversi, nei quali il ruolo di remunerazione/incentivo della PI – ferma la assoluta e consustanziale esclusione di ogni appropriazione parassitaria, che frustri significativamente il lavoro e gli investimenti profusi nel processo creativo e nella diffusione dei suoi risultati – si realizza egualmente con forme di accesso pagante (come nel paradigma, ripetiamo, già presente nell’art. 99 LA) ovvero persino di accesso anche gratuito, ove i ricavi possano essere aliunde prodotti (ad esempio, dalla pubblicità che accompagni la diffusione dei contenuti).
    Dunque, le nostre proposte riflettono semplicemente la sempre più diffusa richiesta di sganciare il diritto d’autore contemporaneo dalla “ubbidienza cieca, pronta e assoluta” – come scriveva, a ben altro proposito, Giovannino Guareschi – a concezioni omniescludenti e totiproprietarie. Concezioni battute in breccia sia nelle elaborazioni scientifiche emerse in ordinamenti che pure privilegiano l’economia di mercato, sia nella coscienza sociale, quivi comprendendo una crescente significativa parte del mondo dell’impresa. Concezioni, insomma, superate da un moto di pensiero, espressione di una convergenza di interessi sociali diversi, che da modelli di PI più aperti – tranne che al parassitismo e alla contraffazione – trae alimento e speranza per una nuova epoca di inclusione culturale e sociale. Una nuova epoca – di cui vorremmo vedere almeno l’inizio: “un nuovo inizio” – nella quale le tecnologie del sapere e dell’informazione siano messe al servizio della persona umana, e della sua elevazione materiale e spirituale.

Roma, 18 dicembre 2007

Gustavo Ghidini
Ordinario di diritto industriale nell’Università di Milano

Giovanni Cavani
Ricercatore di diritto industriale nell’Università di Modena e Reggio Emilia

La posizione di Enzo Mazza

Diritto d’autore, Mazza a Rutelli, Punto Informatico, 20 dicembre 2007.
Onorevole Ministro:
Mi è stato chiesto in questa sede di farmi portatore della posizione delle imprese che producono contenuti creativi e che dipendono fortemente dalle normative sulla proprietà intellettuale.
Nel mio caso, quale Presidente di Fimi, la federazione di categoria che rappresenta le maggiori imprese del settore musicale, desidero illustrare anche tramite alcuni esempi i problemi di un settore che sta vivendo profondi mutamenti che sono il frutto di una vera e propria “rivoluzione industriale”, con i rischi e le opportunità che tale situazione comporta.

Da sempre l’talia è stata all’avanguardia nella produzione di contenuti creativi, dal cinema, all’editoria, alla musica, e da sempre la creatività italiana è stata anche un formidabile veicolo per promuovere il made in Italy nel Mondo.

Oggi ci troviamo di fronte alle crescenti opzioni che ci sono offerte dalle reti digitali, la cui struttura ed articolazione consente, in un battito di ciglia e potenzialmente a chiunque nel pianeta, di accedere ai repertori delle opere degli artisti italiani, e nel nostro caso, di conoscere l’intera produzione musicale italiana, stando seduti davanti a un computer connesso a Internet in qualsiasi parte del globo.

Tutto questo significa che la creatività italiana si troverà anche a competere, sul piano interno, con una enorme offerta di contenuti che saranno messi a disposizione della collettività sulla Rete da parte di soggetti che operano da altri Paesi e che, inevitabilmente, attrarranno l’interesse dei consumatori italiani.

Ecco perché, secondo noi, nell’affrontare la questione della riforma della legge sul diritto d’autore non si può prescindere dal riconoscimento della necessità di definire una “strategia Paese” per la diffusione e la promozione dei contenuti italiani nelle reti digitali e, al medesimo tempo, non è possibile omettere un’attenta valutazione dell’impatto economico e dell’incidenza sui modelli di business delle decisioni strategiche assunte dalla linea politica voluta dal Paese nei confronti del cosiddetto e-content.

Con questo spirito, coerente e razionale, abbiamo seguito e contribuito ai lavori delle Commissioni costituite nelle diverse sedi competenti, evidenziando sempre e in ogni istante che qualunque riforma legislativa deve essere improntata al rafforzamento e all’attuazione delle norme sulla “proprietà intellettuale” in Italia, laddove ormai è chiaro a tutti che l’economia dei beni immateriali diverrà a breve, ove già non lo fosse, una parte consistente dell’economia mondiale.

Onorevole Ministro, se dall’analisi del lavoro svolto dalle Commissioni dovesse emergere la necessità di rivedere le norme in vigore in Italia in materia di Diritto d’Autore ci permettiamo di evidenziare i seguenti punti, per noi fondamentali.

Desideriamo anzitutto sottolineare che l’attuale assetto normativo della legge italiana sul diritto d’autore, per quanto per certi versi suscettibile di miglioramento, appare largamente conforme all’acquis comunitario e ai trattati internazionali vigenti in materia, tutti improntati – è importante sottolinearlo – ad assicurare un elevato grado di tutela ai diritti esclusivi d’autore e connessi.

Anche il recente Report della Commissione Europea, che ha affrontato la questione dell’impatto, in sede d’implementazione della Direttiva Copyright, la Dir. 2001/29/CE, non ha evidenziato, nelle decisioni della varie Corti statali, storture o problematiche tali da consigliare una revisione della normativa comunitaria. L’aderenza della normativa italiana al dettato comunitario è, secondo noi, molto stringente ed efficace. Negli anni sono state poi adottate misure valide sul piano penale, con una modulazione degli interventi e una proporzionalità delle sanzioni, anche per le violazioni commesse tramite la rete Internet, che sono state utilizzate come modello anche in altri Stati dell’Unione Europea.

Se problemi vi sono nel nostro Paese, questi sono essenzialmente connessi all’inadeguatezza dell’enforcement delle disposizioni in vigore, che dovrebbe essere rafforzato sia con la previsione di strumenti più ampi ed incisivi, sia soprattutto con un’adeguata educazione degli operatori. Non a caso di recente, la stessa magistratura italiana, anche grazie alle iniziative dei Ministri Mastella, per la Giustizia, e D’Alema, per gli Esteri – quest’ultimo anche in qualità di rappresentante in seno all’organizzazione internazionale per la proprietà intellettuale (Wipo) – ha emesso, tramite le principali Procure della Repubblica, circolari che invitano i magistrati e le forze dell’ordine a una maggiore attenzione al fenomeno contraffattivo e della pirateria.

Non va dimenticato, infatti, che l’Italia, unico Paese europeo, è ancora nella lista della legge “Special 301″ del Dipartimento del Commercio Usa, lista che include i Paesi contraddistinti da una scarsa attenzione alla lotta contro la pirateria intellettuale e che ciò rischia di pregiudicare gli investimenti delle maggiori imprese internazionali che producono creatività nel nostro Paese, già ai livelli più bassi in Europa.

Questo vale anche per l’ambiente online, ove la migliore tutela dei titolari dei diritti, dei fornitori di servizi e dei consumatori dovrebbe essere ricercata (invece che in astratte petizioni di principio) nell’effettiva promozione di servizi legali di distribuzione dei contenuti digitali. Pensiamo, ad esempio, che nel solo settore musicale, il mercato del download legittimo in Italia è pari a quasi il 10% di tutte le vendite di prodotti musicali e che nell’area dei videoclip musicali, le ore di “trasmissione” di tali contenuti sui maggiori siti Internet e accessibili legalmente e gratuitamente dai fan hanno ampiamente superato quelle trasmesse tramite la televisione.

Risultato questo, non facile da perseguire in un contesto ove la pirateria dilaga, anche perché spesso essa è presentata come fenomeno scusabile, se non addirittura consigliabile, e dove anche illustri rappresentanti delle istituzioni affrontano il tema impreparati e con posizioni smaccatamente populistiche. Al contrario, si dovrebbe operare proprio nel senso di migliorare l’informazione degli operatori e dei consumatori, utilizzando peraltro prevalentemente normative già esistenti (come il codice del consumo), ovvero adoperandosi per agevolare la collaborazione fra le industrie del settore, sia quella culturale che quella dei fornitori dei servizi, al fine di promuovere l’accesso a contenuti di qualità a condizioni ragionevoli e in modalità sicure.

Su tale fronte, l’esempio dei risultati raggiunti dalla Commissione voluta dal presidente francese Sarkozy e le iniziative in atto in tema di e-content a livello di Commissione Eu, dovrebbero costituire un punto di riferimento per una efficace agenda di lavoro.

Tutto ciò suggerirebbe di mantenere gli interventi sulla legge 633/41 nell’ambito della misura minima indispensabile a realizzarne l’aggiornamento e l’armonizzazione con altri settori normativi di pari impatto, sull’esempio di quanto è stato fatto in sede di redazione del codice della proprietà industriale.

Se si intendesse, invece, perseguire l’obiettivo di introdurre innovazioni normative più impegnative, sarebbe necessario – oltre che rispettare i principi di acquis comunitario sopra citati – valutare attentamente, come già detto, quale potrebbe essere l’impatto economico delle nuove disposizioni sul mercato, per evitare di creare ad esso distorsioni tanto più esiziali, in quanto localizzate solo nel nostro Paese, che rappresenta una porzione significativa di un mercato, per sua natura internazionale, esposta alla massima concorrenza da parte degli operatori stranieri.

La ringrazio per l’attenzione.

Enzo Mazza
Presidente
Fimi - Federazione industria musicale italiana
Confindustria - Sistema Cultura
Componente effettivo del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore

Dichiarazioni successive

Il 19 dicembre 2007, nell’articolo Il diritto d’autore arriva al web. Riordino in aprile pubblicato su “Il sole 24 ore”, Alberto Maria Gambino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

[…] Da gennaio un comitato ristretto sarà chiamato a sintetizzare i vari filoni del riordino. Dal Ministro Rutelli – spiega Gambino – è arrivata la richiesta di procedere a una sintesi “alta” delle ipotesi finora messe in campo. La filosofia che guida il nostro progetto è procedere a un ammodernamento della legge sul diritto d’autore, coniugando le istanze con le nuove tecnologie che hanno reso obsolete, anche nel lessico, molte disposizioni del 1941. Una parte dell’intervento legislativo, quindi, si muoverà nel solco tracciato dalla delega contenuta nel cosiddetto “taglia-leggi” (legge 28 novembre 2005, n. 246) che impone di aggiornare, entro il 2009, le leggi anteriori al 1970, salvo decretarne l’abrogazione. Per quanto concerne invece i profili di innovazione – aggiunge Gambino – cercheremo di individuare gli interventi condivisi che verranno inseriti nell’articolato da inviare a Rutelli. Per i problemi sui quali non sarà raggiunto un punto di vista comune invece spettarà al ministro decidere quale soluzione adottare.

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