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Corasaniti: l’emendamento “Usi liberi didattici ed enciclopedici” è tre volte incostituzionale

I nostri politici si ostinano ad approvare nuove leggi senza attivare processi di partecipazione che coinvolgano le parti interessate. E fanno errori clamorosi. Così un lodevole tentativo di introdurre in Italia un piccolo principio di fair use si tramuta in un clamoroso autogol che viene plaudito dalla Federazione industria musicale italiana (Fimi) e accusato di palese incostituzionalità da Giuseppe Corasaniti, magistrato e, fino a luglio 2007, Presidente del Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso il Ministero dei beni e le attività culturali.
Ne riportiamo integralmente il testo del contestato emendamento, votato il 19 settembre 2007 in Commissione Cultura della Camera.

Lusetti e altri, Progetto di legge 2221: “Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori”

Art. 1-bis. (Usi liberi didattici ed enciclopedici)

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti:
  • 1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo.

1.01.Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso, Bono, Garagnani, Goisis, Ghizzoni, Barbieri (nuova formulazione).

Interessanti le opinioni di Giuseppe Corasaniti in merito all’emendamento:

[…] per me c’è ancora molto, se non tutto, da rivedere e l’ho detto a chiare lettere. Tra l’altro l’entusiasmo di qualcuno conferma una pessima tecnica legislativa, in tutti i sensi, e una sostanziale inapplicabilità. L’emendamento, a mio modo di vedere, è tre volte incostituzionale:

  1. prima di tutto perchè limita le utilizzazioni libere ad alcuni contenuti (immagini e musiche [sic]),
  2. poi perché irragionevole e tecnicamente sbagliato nella descrizione della qualita dei contenuti che si pretende siano a uso libero (a bassa risoluzione o degradati [sempre sic]),
  3. e, infine, perché affida in definitiva all’autorità amministrativa la determinazione dei limiti in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione, palesemente e letteralmente dimenticandosi che l’arte e la cultura dovrebbero essere promosse come sta scritto (ma non se ne accorge più nessuno di questi tempi ) nell’art. 9 della Costituzione.

Confidiamo in una maggiore attenzione alle terminologie tecniche e alle problematiche giuridiche . Altrimenti è meglio non far nulla.

In quanto grafico con qualche nozione di informatica mi domando come verrà applicata una legge così vaga e imprecisa: cosa significa immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati? Innanzitutto i file audio e la risoluzione non hanno nessuna relazione. Per la musica si parlava di bitrate e ora di qualità (da quando l’mp3 ha dimostrato le difficoltà nel definire il termine compressione come perdita di qualità nella codifica). Per le immagini si parla di risoluzione (misurata in punti per unità di lunghezza, di solito pollici [ppi, pixel per inch o dpi, dot per inch]), ma una bassa risoluzione per la stampa è altissima per l’utilizzo sul web: a seconda della tipologia dell’opera da riprodurre e della qualità che si vuole ottenere, la risoluzione consigliata in editoria è solitamente compresa tra i 300 e i 1200dpi; per una riproduzione con stampanti domestiche ci si può accontentare di 150dpi; sul web bastano 72-76dpi. Come potrete intuire, l’emendamento, oltre a essere incostituzionale, è impreciso da un punto di vista tecnico e lascia libertà a estreme interpretazioni soggettive.

Su OpenDdl potete trovare una proposta di modifica dell’emendamento appena approvato, a cui potete liberamente contribuire.

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4 Responses to “Corasaniti: l’emendamento “Usi liberi didattici ed enciclopedici” è tre volte incostituzionale”

  1. Isotype » Blog Archive » Dialogo con Guido Iodice (Addetto stampa di Pietro Folena) Says:

    [...] A mio modesto e personale parere, nonostante mi senta molto confortato dalla vostra e-mail, continuo a reputare (supportato da molte autorevoli opinioni [Corasaniti, Gualazzi, Bottoni, Grossi]), che quel testo sia un vero e proprio disastro, sia perché tre volte incostituzionale, sia perché tecnicamente impreciso e fumoso (come motivato in Corasaniti: l’emendamento “Usi liberi didattici ed enciclopedici” è tre volte incostituzional…). [...]

  2. La scure del copyright si abbatte sul web » Il Giornale del Passatore Says:

    [...] Paradossalmente un Comune avrà la possibilità di chiedere i diritti a chi pubblicherà su internet foto di monumenti presenti sul proprio territorio; siamo all’umorismo tragicomico. Come ha scritto Lorenzo De Tomasi nel suo blog: [...]

  3. Guido Vetere Says:

    Immagini e musiche degradate…

    Rielaborato da Renato Guttuso: Ritratto di Mario Schifano, 1966. Da: http://www.guttuso.com Nel disegno di legge S1861 – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori, approvato dal Senato il 21.12.2007, si legge:È consentita la liber…

  4. Enrico Galavotti Says:

    Nei regolamenti Siae per “immagine degradata” s’intende una jpeg a 72 dpi. Come se una jpeg a 300 dpi potesse davvero essere utilizzata da un editore cartaceo! Una jpeg ha sempre un valore editoriale e quindi commerciale = 0.
    Ma il problema maggiore è che non si dà alcuna definizione di sito commerciale, per cui tutto rischia di diventare a discrezione della Siae. E’ commerciale un sito che ha gli adsense di Google? Non si è forse collettori di pubblicità altrui?
    Secondo me un sito può essere definito “commerciale” solo quando:

    1. obbliga all’uso di dialer telefonici per accedere ai propri contenuti;
    2. obbliga all’acquisto di un abbonamento che permette l’accesso a un’area riservata;
    3. obbliga alla visione di banner pubblicitari per poter fruire di determinati contenuti (in tal caso i banner appaiono o direttamente dentro un testo, o preventivamente, prima di poter accedere a un determinato contenuto, o all’interno di una pop-up, che si sovrappone alla pagina web);
    4. obbliga a cliccare su questi banner;
    5. in generale obbliga all’uso di un qualsivoglia strumento di pagamento o induce espressamente a compiere una qualche azione che si può definire di “marketing”.

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