L’evoluzione del diritto d’autore

I diritti d’autore, in Italia così come nel resto del mondo, sono stati messi duramente in crisi dalla diffusione di nuove tecnologie che consentono a tutti la copia e la libera diffusione delle opere da esso tutelate. La principale reazione degli editori è stata quella di disincentivare la copia in generale, senza distinzione tra quella legalmente autorizzata e quella illegale. I risultati sono stati un incremento delle tutele legali a favore di editori e autori e un incremento delle pene, a discapito dei diritti di tutti i cittadini.

La qualità della tutela dei tre diversi attori è inversamente proporzionale al numero di soggetti che li compongono:

  • per i fruitori, ovvero qualsiasi cittadino, in Italia non esiste una chiara legge sui loro diritti (come il fair use statunitense), ma solamente norme sparse nel caos della vasta legislazione vigente;
  • per gli autori, sempre più numerosi e attivi fruitori per necessità, esistono numerose tutele nei confronti dei loro consumatori, ma ben poche libertà che favoriscano la creazione di opere derivate dal lavoro dei loro colleghi, nate dalla contaminazione di opere che non siano di loro proprietà; ma soprattutto non hanno tutele nei confronti degli editori, che hanno dalla loro un forte potere contrattuale e che spesso li spogliano di ogni diritto di utilizzo economico, in cambio di un piccolo compenso in denaro;
  • gli editori, che sono sempre di meno, hanno invece il coltello dalla parte del manico, sia nei confronti dei fruitori che degli autori, ma anche delle collecting society, che spesso comandano, e dei governi, che, in cambio di sostegno o favori, scrivono le leggi appositamente per loro.

Se risaliamo alle origini del diritto d’autore, ci rendiamo conto che il suo obiettivo primario era fortemente sociale:

Oggi i principi si sono ribaltati. Se lo sviluppo e l’uso di nuove tecnologie sono passi fondamentali verso il progresso, impedirne la produzione, limitarli nelle funzionalità o disincentivarne l’uso non sono forse passi nella direzione opposta? Se conoscenza, cultura e innovazione si alimentano da esse stesse, impedirne artificialmente la naturale diffusione e condivisione che le nuove scoperte ci permettono con facilità non è forse in contrasto con il bene comune?

Da un opposto si è passati all’altro. Il diritto d’autore non è esistito fino a tre secoli fa, tutte le opere intellettuali nascevano come beni comuni, come patrimonio condiviso e restavano tali; le prime leggi sul copyright ne stabilivano una durata limitata di 14 anni, eventualmente estendibili a 28, e la proprietà, per avere effetto, doveva essere esplicitamente dichiarata. Oggi l’imposizione delle restrizioni sulle opere intellettuali è automatica e la loro durata è di 70 anni dopo la morte dell’ultimo autore che ne ha contribuito alla creazione: un’eternità che è destinata a crescere ulteriormente.

I principali problemi sono la mancanza, a livello costituzionale, sia di una chiara definizione degli obiettivi sociali originari del diritto d’autore che di una gerarchia di diritti fondamentali che hanno la precedenza su quelli di utilizzazione economica delle opere intellettuali.
Credo che il diritto di sopravvivenza, di accesso a ciò che è stato prodotto con soldi pubblici, alle notizie di attualità, all’informazione e all’istruzione, i diritti di rappresentazione o riproduzione ad uso personale o a scopo didattico senza fini di lucro, di cronaca, di citazione, di critica, d’inchiesta giornalistica, di satira, di ricerca artistica o scientifica…, finalizzati all’innovazione e al progresso culturale e sociale… dovrebbero essere riconosciuti a livello legale e da tutta la comunità come prioritari rispetto al diritto privato e personale di un autore a ricevere un equo (e sottolineo equo) compenso che lo incentivi a continuare a produrre nuove opere.

Un’altra esigenza fortemente sentita è quella di leggi non vaghe, che chiariscano maggiormente ciò che è lecito, anche da un punto di vista quantitativo, indicando in modo univoco percentuali o quantità.

Credo inoltre che, alle opere di qualità che consentono la diffusione della conoscenza, attraverso l’adozione di licenze libere o con alcuni diritti riservati, andrebbe riconosciuto un valore superiore a quelle privatizzate, sia garantendo un equo compenso ai loro autori che riconoscendole come patrimonio comune dell’umanità.

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